Il 13 luglio 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 12 luglio 2024, n. 101, che converte il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. “Decreto Agricoltura”). Questa legge impone nuove restrizioni sull’uso del suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sancendo un divieto per nuovi impianti a terra e l’espansione di quelli esistenti in aree agricole, salvo alcune eccezioni.
Un Decreto per Proteggere il Suolo Agricolo
Il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63, stabilisce che è vietata l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e l’ampliamento di quelli esistenti nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti. Questa misura è stata fortemente sostenuta dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, guidato dal ministro Francesco Lollobrigida. Il ministro ha sottolineato l’importanza di questa legge per porre fine alla “installazione selvaggia del fotovoltaico a terra”, una preoccupazione sollevata anche dalle Regioni.
Eccezioni al Divieto: Il Ruolo dell’Agrivoltaico
Nonostante il divieto generale, la legge prevede alcune eccezioni significative. Gli impianti finanziati nell’ambito del PNRR, come quelli delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), e i progetti di agrivoltaico, dove i pannelli solari sono sollevati da terra permettendo la coltivazione del suolo sottostante, sono esentati dal divieto. Inoltre, impianti da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato, concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale e aree interne ad impianti industriali sono anch’essi esentati.
Novità e Modifiche nella Legge di Conversione
Durante la fase di conversione in legge, l’art. 5 del Decreto Legge ha subito modifiche. È stato introdotto il comma 1-bis all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021, consentendo l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone agricole solo nelle seguenti situazioni:
- Aree già ospitanti impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi che non aumentino l’area occupata.
- Cave e miniere cessate, discariche chiuse o ripristinate.
- Siti nelle disponibilità di società del gruppo FS e gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché concessionari autostradali e aeroportuali.
- Aree interne ad impianti industriali e stabilimenti, o aree agricole entro 500 metri da tali siti.
- Aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri.
Conferme e Ulteriori Specifiche
Le eccezioni al divieto includono anche:
- Progetti attuativi delle misure di investimento del PNRR.
- Progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
- Progetti con procedure amministrative già avviate alla data di entrata in vigore della legge, inclusi quelli con valutazione ambientale in corso.
Inoltre, sono stati introdotti i commi 2-bis e 2-ter, che regolano la durata minima dei contratti per l’installazione di impianti rinnovabili e la tassazione dei redditi derivanti dalla produzione di energia fotovoltaica eccedente i limiti di agrarietà.
Conclusioni
Questa legge rappresenta un compromesso tra la protezione del suolo agricolo e la necessità di raggiungere gli obiettivi energetici del PNRR e del PNIEC, che prevedono 40 GW di fotovoltaico entro il 2030. La promozione dell’agrivoltaico e l’esclusione delle aree non adatte per l’installazione di impianti fotovoltaici sono misure chiave per bilanciare la transizione energetica con la tutela del patrimonio agricolo italiano.
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